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L E N U O V E S O S T A N Z E D’ A B U S O I N S V I Z Z E R A1
del Dottor Andrea Baiguera Altieri
Cultore di Diritto Penitenziario svizzero e di Criminologia comparata italo-elvetica
Key-words: smart drugs; Switzerland Parole-chiave: nuove droghe; Svizzera BetmG Bundesgesetz über die Betäubungsmittel B.V. Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft c.d. Massnahmenpakets zur Verminderung der Drogenprobleme la presente trattazione mira ad enucleare il problema delle smart drugs in Svizzera. Essa è già stata www.ristretti.it/areestudio/droghe/zippati/droghe_svizzera.pdf. Si ringrazia il Prof. Pini e la D.ssa Castellana del reparto di Tossicologia del Policlinico di Modena per aver fornito interessanti indicazioni bibliografiche 1. Introduzione
In Svizzera, nel corso degli ultimi anni e specialmente nei Cantoni germanofoni, le nuove sostanze tossicovoluttuarie hanno riaperto dibattiti e polemiche tanto a livello socio-politico quanto a livello tossicologico-forense. GOSSOP ( 1987 ) ha sostenuto la presunta esistenza di principi attivi psicotropi legalizzabili alla luce della loro incidenza non destabilizzante per i rapporti sociali. Chi redige reputa di dover negare tale parere criminologico, datosi che, nel lungo o nel breve periodo, tutte le droghe conducono l’ assuntore a condotte antisociali ( si pensi p.e. all’ omicidio colposo per guida in stato di ebbrezza ) Con maggiore prudenza, BLACKWELL ( 1983 ) e ZINBERG ( 1984 ) hanno proposto una legalizzazione quantitativamente controllata degli stupefacenti, al fine di limitare i danni della tossicomania al sistema psico-fisico del solo tossicodipendente. Tuttavia, non sono mancati Autori liberisti ( WEIL 1986 ) secondo cui preparati e prodotti ad effetto psicoattivo rappresentano un dato di fatto meta geografico e meta temporale. Il predetto sociologo reputa tollerabile assumere stimolanti per migliorare le prestazioni professionali. Ciononostante, WEIL ( ibidem ) pecca di utopia nel sostenere un possibile autocontrollo limitativo posto in essere dal consumatore medesimo della sostanza uncinante. Anche ELIAS & DUNNING (1986) pretendono di poter dicotomicamente dividere il tempo bio-psichico in ore lavorative, da un lato, e, dall’ altro lato, ore e giorni di svago ( il c.d. tempo del << loisir >> ). Posta tale distinzione, ELIAS & DUNNING ( ibidem ) asseriscono la libertà nonché la legittimità della tossicomania limitatamente ai momenti di aggregazione sociale festiva e ludica. Una consimile ipotesi dottrinaria va rigettata radicalmente, sia a causa dell’ impossibilità oggettiva di separare loisir e Lavoro, sia a causa della prolungata e nociva emivita delle molecole stimolanti il Sistema Nervoso Centrale ( S.N.C. ). Non è mancato neppure chi, a sostegno di un sano proibizionismo totale, ha individuato nell’ ascesi mistica uno strumento naturale finalizzato alla sperimentazione di nuovi stati coscienziali. Purtroppo, anche gli Autori italiofoni della fine del Novecento ( PALMONARI 1993) hanno proposto deboli tautologie intellettuali, sino al punto di invitare a << convivere con la droga, evitando però di infrangere o disattendere le regole fondamentali della convivenza sociale >> (PALMONARI, ibidem ). In realtà, esperienze quali quelle condotte in Canton Zurigo od in Canton Ginevra hanno dimostrato all’ opinione pubblica elvetica che le nuove sostanze neuro- stimolanti comportano devastanti ed irreversibili conseguenze fisiologiche. Del resto, chi reca la saccente pretesa di ammaestrare gli elettori svizzeri dimentica o vuole dimenticare il ruolo del contesto socio-culturale ove si sviluppa e si nutre la tossicodipendenza (ROBINS et al. 1979; CLAUSEN 1968; PREBLE & CASEY 1969 ). E’, infatti, ormai condiviso che lo squallore serale di Lugano o, del pari, le folli frenesie notturne di Zurigo inducono la gioventù elvetica a ricercare nelle discoteche e nei Rave-partys consolazioni artificiali finalizzate ad evadere da un tessuto collettivo privo di valori. Egualmente, risulta criticabile, nella Dottrina europea, l’ insufficienza quantitativa e qualitativa di Ricerche criminologiche acclaranti le autentiche e recondite motivazioni inducenti gli individui svizzeri in età adolescenziale a fare ricorso a prodotti stupefacenti, psicotropi o psicoattivi. A parere di taluni Autori, i nostri Cantoni risultano vittime del recente processo di secolarizzazione anti-cristiana; sicché l’ ascesi mistica viene sostituita da molecole chimiche influenzanti il S.N.C. Talaltri, non senza ragione, sottolineano che il disagio sociale, in Svizzera, induce ad alterare in positivo il triste e depresso stato coscienziale quotidiano. Con il che, si allude tanto all’ allucinogeno consumato dal diciottenne di Basilea quanto alla bottiglia di super-alcoolico bevuta dalla casalinga frustrata della grigia Mendrisio. Sussiste poi un’ altrettanto sterminata Bibliografia secondo cui il giovane tossicodipendente si addentra negli oscuri ambienti della tossicomania per imitare gli altri membri del proprio gruppo giovanile ( SKINNER 1959; BANDURA 1977; KANDEL et al. 1978; KANDEL & ADLER 1982; McDERMOTT 1984; AKERS 1985; BAUMANN & FISHER 1986; EISER et al. 1989 ). Infine, pur non esistendo alcuna prova scientifica circa la correlazione tra disturbi del carattere ed abuso di sostanze, HILL et al. ( 1960 ) asserisce che i soggetti border-line sarebbero più inclini ad utilizzare droghe rispetto ai coetanei normodotati e collettivamente allineati. Chi scrive ritiene che qualsivoglia schema teorico generale attinente alla tossicodipendenza costituisce una verità comunque e sempre parziale ed inadeguata. Infatti, ogni tossicomane si sostanzia in un caso personale, singolo ed irripetibile, ovverosia <<non si può ridurre tutto ad un rigido determinismo sociale o culturale >> ( PALMONARI 1993 ). Tuttavia, la Confederazione, vista anche l’ ormai incontrollabile piaga del suicidio assistito, costituisce senz’ altro un territorio desertificato sul piano morale e deprimente sotto il riguardo aggregazionale. A prescindere dalle suesposte argomentazioni antropologiche, necessita domandarsi de, de jure condito, il Legislatore federale elvetico abbia correttamente promulgato e/o novellato la BetmG. L’ Art. 1 BetmG2 contiene una sintesi abbastanza coerente delle << sostanze e preparati che inducono un stato di dipendenza >> ( comma 1 cpv. 1 Art. 1 BetmG ). Risulta concretamente ed efficacemente realizzato pure il dispositivo ex comma 4 Art. 1 BetmG: << l’ Istituto svizzero per gli agenti terapeutici ( Istituto ) stabilisce un elenco delle sostanze e dei preparati di cui ai capoversi 2 e 3 >>. Siffatta previsione normativa rinviene attualizzazione nei sette Articoli e nelle due Tabelle annesse all’ Ordinanza dei Medici svizzeri sugli stupefacenti ( Ord. Stup. ) revisionata il 12/12/1996 ed aggiornata al 15/11/2005. A loro volta, le due citate Tabelle si distinguono l’ una nell’ elencazione delle sostanze tassativamente proibite, l’ altra nell’ indicazione dei principi attivi ottenibili per finalità esclusivamente terapeutiche e a fronte di regolare presentazione di una ricetta medica3. Per inciso, il nostro Legislatore risulta aver enunziato regole, rationes e tipologie di Sono stupefacenti, giusta la presente Legge, le sostanze ed i preparati che inducono uno stato di dipendenza ( tossicomania ) e producono effetti del tipo della morfina, cocaina e canapa Appartengono segnatamente agli stupefacenti di cui al capoverso 1: la paglia di papavero usata per la produzione delle sostanze e dei preparati contemplati sotto b1,c,d del presente capoverso 1. gli alcaloidi fenantrenici dell’ oppio e loro derivati, come pure i rispettivi sali che 2. l’ ecgonina ed i suoi derivati, come pure i rispettivi sali che producono la dipendenza 3. la resina dei peli ghiandolari della canapa indiana che cagionano un effetto simile a quello delle sostanze del gruppo a oppure b del presente che contengono sostanze dei gruppi a, b oppure c del presente capoverso Sono equiparati agli stupefacenti, giusta la presente Legge, le sostanze psicotrope che inducono uno stato di gli allucinogeni come il lisergide e la mescalina gli stimolanti del sistema nervoso centrale con effetti del tipo dell’ amfetamina i depressori centrali con effetti del tipo dei barbiturici o delle benzodiazepine le altre sostanze che hanno un effetto simile a quello delle sostanze di cui nelle lettere a-c del L’ Istituto svizzero per gli agenti terapeutici ( Istituto ) stabilisce un elenco delle sostanze e dei preparati di cui ai capoversi 2 e 3 trattasi, per lo più, di psicofarmaci. Peraltro, la rete Internet ha, di fatto, reso liberamente acquistabili sostanze assai simili a quelle contemplate, in Italia, dall’ Art. 14 T.U. 309/19904 così come Criteri per la formazione delle tabelle La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all’ Articolo 13 è effettuata l’ oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narco-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletlamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico ogni altra i cui principi attivi possano provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale nella sezione A della tabella 2 sono indicati i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi o di sintesi i medicinali di cui all’ allegato 3bis al presente testo unico i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono nella sezione B della tabella 2 sono indicati i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e di gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A i barbiturici ad azione antiepilettica ed i barbiturici con breve durata d’ azione le benzodiazepine, i derivati pirazolo pirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza nella sezione C della tabella 2 sono indicati le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella 2, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica nella sezione D della tabella 2 sono indicati le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella 2 sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi d’ abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella 2, sezioni A e C, e pertanto non assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione le composizioni medicinali ad uso parentale a base di benzodiazepine le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell’ oppio con equivalente ponderale in morfine non superiore allo 0,05 % in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi nella sezione E della tabella 2 sono indicati: le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella 2, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo d’ abuso o generare novellato dalla L. 49/2006 ( c.d. Riforma Giovanardi ). Ciononostante, sia l’ Ord.Stup., in Svizzera, sia il T.U. 309/1990, in Italia, non dedicano sufficiente spazio all’ alcoolismo ed al tabagismo. Più latamente, l’ Unione Europea intera prosegue nell’ ignorare le devastanti conseguenze oncologiche e psicopatologiche provocate da alcool e sigarette. Entro tale ottica, costituisce una lodevole eccezione, nel Diritto cantonale ticinese, la proibizione di commercializzare tali prodotti ai minori degli ani diciotto, pur se la nuova tecnica dei distributori self-service ha reso meramente formale l’ esclusione dei minorenni dal commercio di fumo e bevande etiliche. Del pari, non esistono, a livello fattuale, misure di contrasto nei confronti dell’ abuso privato di benzodiazepine ( KILLIAS 2002 ) Pare opportuno, proseguendo nella presente sede d’ analisi del de jure condito , rilevare, non senza amarezza, che anche la BetmG ( Art. 15a5 ) risulta inficiata da pesanti e vacue declamazioni retoriche finalizzate, con grande probabilità, all’ acquisizione di consensi elettorali. Eguale tenore demagogico, ai limiti del ridicolo, è esternato, nell’ Ordinamento italiano, dal logorroico Art. 104 T.U. 309/1990 ( Promozione e coordinamento a livello nazionale delle attività di educazione ed informazione6 ). Anche il Programma elvetico anti-droga 2006-2011 ( Ma.Pa.Dro. III ) contiene farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella 2, sezioni A, C o D Nella tabelle 1 e 2 sono compresi, ai fini dell’ applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri ed i Sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo che sia fatta espressa eccezione le sostanze incluse nelle tabelle sono elencate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l’ acronimo, se esiste. E’ tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini dell’ applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla le sostanze e le piante di cui al comma 1 lettera a) sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto forma di prodotto, miscuglio o miscela Per prevenire l’ abuso di stupefacenti, i Cantoni promuovono l’ informazione e la consulenza ed I Cantoni provvedono all’ assistenza delle persone le quali, per aver abusato di stupefacenti, abbisognano di cure mediche o di provvedimenti assistenziali, e ne promuovono la reintegrazione professionale e sociale Le Autorità competenti possono delegare determinati compiti e facoltà ad organizzazioni private Un Cantone può vietare l’ acquisto di stupefacenti. Esso comunica la sua decisione all’ Ufficio della sanità pubblica. Quest’ ultimo avverte le autorità sanitarie degli altri Cantoni, ad orientamento dei medici e dei farmacisti I Cantoni sottopongono ad autorizzazione speciale la prescrizione, la consegna e la somministrazione di stupefacenti per il trattamento dei tossicomani Un servizio, se teme che un tossicomane possa pregiudicare la circolazione, deve avvertire la competente autorità del traffico Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione e di informazione Il Ministero della Pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall’ alcoolismo, dal tabagismo, dall’ uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell’ attività educativa e didattica, attraverso l’ approfondimento di specifiche tematiche nell’ ambito delle discipline curriculari Il Ministro della pubblica Istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel Decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche: dell’ impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa enunziati dispersivi e retorici introdotti a cura di zelanti Parlamentari di Berna in cerca di ulteriori successi politici ( << adattare i programmi di recupero alle singole realtà regionali … diffondere Pillentesting ambulanti e gratuiti come già a Zurigo … divulgare opuscoli informativi … coordinare meglio Autorità federali, cantonali ed Associazioni private … far partecipare la Svizzera ad iniziative transnazionali >> - Ma.Pa.Dro. III - ) Ai sensi del comma 2 Art. 19 BetmG7, la commercializzazione delle sostanze d’ abuso è 1. pericolo concreto [ e grave, ndr ] per la salute collettiva
2. un vincolo delinquenziale di matrice associativa
3. abilità ed organizzazione professionali a fini di spaccio
In Italia, diversamente, prevale un criterio quantitativo. Ovverosia, la vendita od il possesso di
una notevole quantità di stupefacenti comporta la comminazione di sanzioni giuspenalistiche (Art. 73 commi 1 e 1bis T.U. 309/19908 ). Qualora, invece, sia posta in essere la detenzione di una <<modica quantità >> per il solo uso personale, l’ Art. 75 commi 1 e 2 T.U. 309/19909 prevede l’ applicazione di sanzioni amministrative10 dell’ incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all’ esterno della scuola del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle provincie autonome e dei comuni In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze Un caso grave è dato, in particolare, se l’ autore sa o deve presumere che l’ infrazione si riferisce ad una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare il traffico illecito di realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’ affari o un guadagno considerevole Produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope Chiunque, senza l’ autorizzazione di cui all’ Articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’ Articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000 !-BIS Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’ autorizzazione di cui all’ Articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: sostanze stupefacenti o psicotrope che, per quantità, in particolare se superiori ai limiti massimi indicati con Decreto del Ministero della Salute emanato di concerto con il Ministro della Giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio de i Ministri- Dipartimento Nazionale per le politiche anti-droga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’ azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabella II sezione A che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà Condotte integranti illeciti amministrativi Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’ Articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II sezioni B e C, fuori dalle condizioni di cui all’ Articolo 72 comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla A livello fattuale, il T.P.F., in Svizzera, dal 1975 a tutt’ oggi ha raramente applicato le lettere b) e c) del comma 2 Art. 19 BetmG. All’ opposto, la Suprema A.G. federale si dimostra inflessibile ed intransigente nell’ applicazione del criterio del << pericolo per la salute di parecchie persone >> - lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG -. Del resto, anche gli Artt. 19a11 e 19b12 BetmG riconfermano che, nella Confederazione, l’ acquisto bagatellare di stupefacenti è esente da sanzioni gravi. Anzi, nella Prassi del T.P.F., il consumo personale di droghe, purché non in luogo pubblico, configura ormai una fattispecie contravveniva di lieve entità. In buona sostanza, la BetmG elvetica si conforma alla suprema ratio costituzionale ex Art. 118 B.V.13. Per tal via, il nostro Ordinamento prende le distanze da quel giustizialismo simbolico e non certo deterrente enunziato, nel caso dell’ Italia, dai severi ancorché inutili Artt. 7914 e 82 commi 1-215 T.U. 309/1990. del resto, la Criminologia occidentale contemporanea non asocia delle gravi sanzioni ad una funzionale generalpreventività sospensione della licenza di porto d’ armi o divieto di conseguirla sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino L’ interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’ Articolo 122 o ad altro programma educativo ed informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’ Articolo 116 le Norme del T.U. 309/1990 sino ad ora menzionate sono state entrambe novellate dalla L. 49/2006 Chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti, oppure chiunque commette un’ infrazione giusta l’ Articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo è punito con la multa Nei casi poco gravi, si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere Si può prescindere dall’ azione penale se l’ autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un’ assistenza sorvegliata dal medico. L’ azione penale è eseguita se l’ autore si sottrae all’ assistenza o al trattamento Se l’ autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una casa di salute. L’ Articolo 44 del Codice Penale svizzero è applicabile per analogia Chiunque prepara stupefacenti soltanto per il proprio consumo o consegna gratuitamente stupefacenti per renderne possibile il simultaneo consumo in comune, non è punibile se trattasi di esigue quantità Nell’ ambito delle sue competenze, la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute. l’ impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche o oggetti che possono mettere in pericolo la salute la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’ uomo e degli animali la protezione dalle radiazioni ionizzanti Agevolazione dell’ uso di sostanze stupefacenti o psicotrope Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all’ uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l’ uso riguarda le sostanze ed i medicinali compresi nelle tabelle I e II sezione A previste dall’ Articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l’ uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II sezione B prevista dallo stesso Articolo 14 Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all’ uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1 La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa una persona di età minore Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna comporta la chiusura dell’ esercizio per un periodo La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall’ autorità Alla luce della stretta connessione tra tutela della salute ( Art. 118 B.V. ) ed illegalità delle sostanze d’ abuso ( Art. 19 BetmG ) rimane da osservare che, nel contesto giuridico-costituzionale elvetico, il tossicomane può liberamente auto-rinunziare alla propria sanità psico-fisica, a condizione di non ledere o metere in pericolo la collettività – comma 2 lett. a) Art. 19 BetmG -. Soltanto in gravi casi, l’ Autorità costituita interviene potestativamente al fine d’ inibire la condotta tossicomaniacale ( comma 3 Art. 15 BetmG16; comma 2 Art. 15a BetmG17; Art. 15b BetmG18 ). La situazione risulta assai diversa in Italia, ove, ai sensi dell’ Art. 32 Cost.19, il tossicomane non è titolare, bensì destinatario passivo di un diritto indisponibile garantito, con sovente frequenza, a mezzo Trattamento Sanitario Obbligatorio ( T.S.O. ). Per cui, in tema di sostanze psicoattive, l’ Ordinamento elvetico, lungi dal configurare uno Stato di Polizia, è meno invadente di quello italiano, nella misura in cui, in Svizzera, la BetmG non reca la pretesa interventistica di redimere il deviante che assume droghe. Dal che discende l’ utilità sociale delle Comunità terapeutiche private nei vari Cantoni. Viceversa, il Parlamento italiano, tradendo la Riforma Basaglia, ha intronizzato Reparti di Psichiatria e Centri Psico-sociali onnipotenti ed onnipresenti, senza però palesare i mille vizi occulti dei colletti bianchi
2. Le nuove droghe
Nel 2003, l’ Operazione Indoor20 recò alla chiusura coattiva dei canapai in Canton Ticino. Ciononostante, nel corso dell’ ultimo biennio, sono sorte sedicenti erboristerie le quali piazzano La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal Prefetto territorialmente competente o dal Ministro della Sanità, quando l’ esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell’ autorità giudiziaria Istigazione, proselitismo ed induzione al reato di persona minore Chiunque pubblicamente istiga all’ uso di sostanze stupefacenti, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all’ uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all’ interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine o grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all’ interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari Gli educatori, gli assistenti sociali ed i loro ausiliari, se vengono a conoscenza che la persona loro affidata ha violato le disposizioni dell’ Articolo 19a, non sono tenuti a denunciarla
I Cantoni provvedono all’ assistenza delle persone le quali, per aver abusato di stupefacenti, abbisognano di cure mediche o di provvedimenti assistenziali, e ne promuovono la reintegrazione professionale o sociale I tossicomani possono essere collocati trattenuti in uno stabilimento appropriato in virtù delle disposizioni del Codice civile svizzero sulla privazione della libertà a scopo di assistenza I Cantoni possono ordinare il trattamento ambulatorio successivo o controlli successivi La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’ individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di Legge. La Legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana tale operazione fu condotta dal Tenente Gnosca e dal Procuratore Pubblico Perugini e rese, di fatto e di diritto, vietata la cannabis sativa in Canton Ticino sul mercato del nostro Cantone composti vegetali ad effetto ( prevalentemente )allucinogeno21. Inoltre, tali preparati, per il momento, sfuggono al controllo della Polizia Cantonale e dell’ A.G. in tanto in quanto essi non rientrano nella Tabelle contenute nell’ Ord.Stup., recante ultimo aggiornamento alla data del 15/11/2005. Come affermato anche in Italia <<non si vuole agire come censori e vietare l’ uso di qualunque prodotto erboristico dotato di qualsivoglia attività farmacologica. Si arriverebbe al paradosso di vietare anche l’ uso di erbe comunemente reperibili nei nostri giardini, tenuto conto del fatto che ogni pianta possiede in linea di principio un composto che può essere ritenuto in qualche modo farmacologicamente attivo. … Utilizzare una pasticca a base di ” ma huang” efedra ( principio attivo: efedrina ) ad esempio per migliorare le proprie prestazioni atletiche, o per passare una notte in allegria in discoteca, non ha nulla a che vedere con l’ uso dell’ efedra raccomandato nella medicina tradizionale cinese >> (ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA’ 2008 )
Areca catechu
Nomi gergali: noce di betel, areca, betel palm, bing lang, areca-nut, betel-nut
Principi attivi: arecolina, arecaidina, guvacina, guvacolina
La noce di areca catechu viene triturata in piccoli pezzi che vengono masticati o tenuti nella
bocca per il lenti rilascio delle sostanze in esso contenute. La noce triturata si può mescolare al tabacco ed è possibile confezionare delle sigarette ( NORTON 1998 ). L’ abitudine di masticare la noce di areca è da ricercare in Malesia. A tale pianta venivano riferiti una serie di effetti: stimolante per l’ appetito, rinfrescante dell’ alito, diuretico, lassativo, tonico nervino. Esiste un consumo legato a credenze popolari più che scientifiche, che attribuiscono alla pianta effetti di senso di benessere, palpitazioni, effetto afrodisiaco, prontezza di riflessi, resistenza alla fame. Le donne asiatiche in gravidanza masticano l’ areca nut per prevenire la nausea mattutina. Sia in Svizzera sia in Italia, l’ areca non è contemplata nelle Tabelle delle sostanze vietate o controllate. L’ assunzione di betel nut è stata associata allo sviluppo di patologie cardiovascolari, compreso il rischio di ischemia, infarto del miocardio, spasmo delle arterie coronariche, fibrillazione ventricolare ( DENG & GER & TSAI & KAO & YANG 2001 ). L’ uso di betel nut è associato allo sviluppo di diabete, iperglicemia, alcalosi metabolica ed insufficienza renale
Amanita muscaria
Nomi gergali: Buillard, Ovo malefico, Segnabrise
Principi attivi: muscimolo, acido ibotenico, muscazone, muscarina
L’ amanita muscaria produce uno stato di intossicazione simile a quello prodotto dall’ alcool
etilico, con fenomeni di eccitazione, sedazione, allucinazioni e movimenti spasmodici. Risulta che alcune popolazioni artiche e della Siberia abbiano tradizionalmente fatto uso dell’ amanita muscaria per migliorare le prestazioni psicofisiche. I guerrieri vichinghi facevano uso di tale fungo prima delle battaglie. L’ amanita muscaria si consuma cruda, cotta, essiccata o sottoforma di estratto o decotto. Non sono presenti restrizioni né in Svizzera né in Italia, Svezia, Norvegia, Olanda, Finlandia, Danimarca, Inghilterra. Essa è proibita soltanto negli Stati Uniti d’ America. L’ amanita muscaria provoca, se assunta in dosi eccessive, vertigini, difficoltà nel mantenere l’ equilibrio, sonnolenza, tachicardia, nausea, perdita dei sensi e coma. Nell’ adulto compare presto una condotta aggressiva ( MALPERN 2004 )
Argyreia nervosa
Nomi gergali: LSA, Elephant creeper, Wolly morning glory, Silver morning glory
Principio attivo: Ergina ( LSA )
memorabile, al proposito, l’ allarme lanciato dal Dr. Lammers, Primario di Tossicologia presso la Storicamente, la pianta veniva prescritta nella medicina sudamericana per la cura della gonorrea e dell’ ulcera. Le foglie sono utilizzate come afrodisiaco. Circa quattro semi di LSA sono sufficienti per il manifestarsi di effetti allucinogeni. Con otto semi, l’ effetto allucinogeno è acuto. L’ ergina è legale in Svizzera ed in Italia, mentre subisce restrizioni negli U.S.A. Reazioni dissociative e ricadute schizofreniche sono i maggiori effetti avversi psicotici che possono intervenire a séguito dell’ ingestione dei semi ( MILLER 1970 ). L’ ingestione di ergina durante la gravidanza è rischioso
Withania somnifera
Nomi gergali: ashwagandha, winter cherry, ginseng indiano
Principi attivi: Witaferina A, Witanolide D
I principi attivi summenzionati sono presenti soprattutto nelle radici e nelle bacche della
pianta, ma anche nelle foglie e nel fusto. La Withania somnifera è impiegata da oltre tremila anni nella medicina ayurvedica per il trattamento della bronchite, dell’ asma, dell’ ulcera, dell’ insonnia e della demenza senile. In Svizzera e nell’ intera UE la Withamnia somnifera è legale, mentre in Canadà è sottoposta a stretti controlli. Dosaggi elevati possono causare disturbi gastro-intestinali, vomito e diarrea. L’ effetto sedativo, se troppo intenso, può recare a collasso cardio-respiratorio, specialmente se la pianta è consumata in associazioni con barbiturici, ansiolitici o alcool ( MALHOTRA & METHA & DAS 1965 )
Assenzio
Nomi gergali: artemisia maggiore, artemisia romana, alvina, medeghetto, erba branca
Principio attivo: tujone
Le foglie ed i fiori dell’ artemisia sono soprattutto conosciuti in qualità di ingredienti
utilizzati per la preparazione di un liquore conosciuto con il nome di assenzio. L’ inventore del liquore fu il medico francese Pierre Ordinaire, che, nel 1792, dopo essere fuggito dalla Rivoluzione francese, si stabilì a Couvet, in Svizzera. Il Dr. Ordinaire distillò un liquore ( circa 60% di volume alcoolico ) contenente, oltre all’ assenzio, anche anice, issopo, dittamo, acoro, melissa ( un tipo di menta ) e svariate quantità di altre erbe comuni. L’ assenzio divenne estremamente famoso e nel XIX secolo molte distillerie comparvero in Francia ed in Svizzera producendo marchi diversi di assenzio. L’ assenzio è completamente libero in Svizzera. Viceversa, in molti altri Stati, tra cui quelli dell’ America Settentrionale, è considerato pericoloso a causa della presenza di tujone. L’ assenzio favorisce scariche elettriche neuronali anomale, responsabili di manifestazioni cliniche di tipo comiziale. I sintomi associati ad un uso prolungato sono convulsioni, ipotensione da vasodilatazione generalizzata, diminuzione del ritmo cardiaco e difficoltà respiratorie. Provoca anche allucinazioni ed un profondo stato depressivo. L’ olio essenziale di tujone provoca attacchi epilettici
Ayahuasca ( Psichotria viridis; Banisteriopsis caapii )
Nomi gergali: Daime, Yajé, Natema, chacruna
Principi attivi: dimetiltriptamina; armina, tetraidroarmina, armalina
Il popolo indigeno del Bacino del Rio delle Amazzoni utilizza da tempo immemorabile il
decotto della porzione lignificata e polverizzata delle liane di Banisteriopsis caapii e delle foglie di Psychotria viridis per cerimonie religiose. Il sincretismo religioso che ha portato allo sviluppo di sette sudamericane ha fatto sì che queste varie dottrine fondassero le loro basi proprio sull’ utilizzo dell’ Ayahuasca nelle cerimonie religiose per indurre stati di allucinazione nel cerimoniere e nei partecipanti. L’ Ayahuasca è proibita in Italia, legale in Svizzera, illegale negli U.S.A. ed in Brasile. L’ Ayahuasca recentemente è stata presa in considerazione anche per alcune potenziali applicazioni terapeutiche ( McKENNA 2004 ). Essa si è dimostrata utile nella cura dell’ alcoolismo e per la disintossicazione degli eroinomani. Tuttavia è assai pericoloso l’ effetto dell’ Ayahuasca sulla serotonina nel cervello umano
Calea zacatechichi
Nomi gergali: zacate de perro; hoja madre; hoja de dios; thle pelakano
Principi attivi: calassina e ciliarina
La Calea non è proibita né dal T.U. 309/1990 né dalla BetmG elvetica. Trattasi di una pianta
utlizzata dagli indiani Chontal del Messico per ottenere messaggi divinatori durante la notte con effetto onirico-allucinogeni. La Calea aumenta l’ attività onirica durante le fasi di sonno leggero e rende i sogni più realistici e più facilmente ricordabili. Tuttavia, tale pianta causa variazioni dell’ elettroencefalogramma, incremento della salivazione, atassia, irritabilità, insonnia e vomito ( MAYAGOITIA & DIAZ & CONTRERAS 1986 )
Citrus aurantium
Nomi gergali: arancia amara, bitter orange
Principi attivi: sinefrina e octopamina
L’ utilizzo storico dell’ arancia amara era al fine di promuovere la riduzione del peso
corporeo. In Italia è somministrata solo dietro presentazione di ricetta medica. In Svizzera la vendita è libera. Negli Stati Uniti la sinefrina e l’ octopamina sono consentite soltanto sotto forma di farmaci dimagranti. Gli effetti avversi possono comprendere tachicardia, insonnia, nervosismo, tremori, cefalea e difficoltà nella minzione. I prodotti dimagranti all’ arancia amara sono assi pericolosi, specialmente in gravidanza ed in allattamento
Ephedra sinica
Nomi gergali: Mao; Ma Huang
Principio attivo: efedrina
L’ efedrina è un solido cristallino, di colore bianco, dal sapore amaro e dall’ odore
aromatico. Trattasi di una sostanza assai simile alla metamfetamina. In passato, l’ efedrina era utilizzata nel trattamento della sindrome di Stokes-Adams e come stimolante del Sistema nervoso centrale nella narcolessia e negli stati depressivi. La maggior parte degli integratori alimentari contenenti efedrina sono commercializzati con l’ indicazione di fornire un aiuto per perdere peso o migliorare le prestazioni atletiche di chi li assume. Spesso tali integratori vengono venduti in associazione ad altri prodotti al fine di aumentare gli effetti dell’ efedrina per ottenere una combinazione di droghe eccitanti da usare, ad esempio, in discoteca. In Italia esistono farmaci dietetici a base di efedrina, così come in Svizzera e negli U.S.A. . Di fatto, comunque, l’ efedrina è ormai liberamente acquistabile via Internet ( GOODMAN & GILMAN’S 2001 ). Gli effetti tossici sono tremori, stati di ansia immotivata, confusione, irrequietezza, insonnia e stati psicotici. Possono manifestarsi anche allucinazioni e paranoie. Non è escluso l’ arresto cardio-circolatorio in caso di overdose. I pazienti asmatici dovrebbero evitare l’ assunzione di prodotti a base di efedrina
Lactuca virosa
Nomi gergali: lattuga amara, lattuga velenosa, lattuga selvatica
Principio attivo: lattucina
La lattucina è una sostanza bianca, cristallina, dal sapore amaro. Vengono utilizzate le foglie
di lattuga amara ed il lattice biancastro che fuoriesce dalla pianta tagliuzzata. Tale lattice può essere fumato o bevuto. La Lactuca era utilizzata dai medici del IXX secolo a fini anestetici. In effetti, la Lactuca ha proprietà sedative, narcotiche, analgesiche ed antispasmodiche. Purtroppo, la lattuga amara è liberamente venduta in tutta l’ UE, nonostante essa possa portare, in overdose, alla morte per arresto cardio circolatorio ( NEGRI 1979 )
Ipomoea violacea
Nomi gergali: Morning glory; Heavenly blue; Pearly Gates; Flyng Saucers
Principio attivo: ergina L’ Ipomoea violacea contiene l’ efedrina nei semi della piñata. Si trattava di un allucinogeno molto importante nella tradizione azteca. Le potenzialità allucinogene ricordano da vicino l’ LDS ( acido lisergico ). L’ Ipomea violacea è illegale in tutta l’ UE, Italia e Svizzera comprese
Mimosa Hostilis
Nomi gergali: mimosa tenui flora; tepescohuite
Principio attivo: dimetiltriptamina
La dimetiltriptamina è consentita in Italia ed in Svizzera soltanto se contenuta in
psicofarmaci prescritti con regolare ricetta medica. E’ una molecola simile alla serotonina ed all’ LSD / Mescalina. Gli effetti allucinogeni si manifestano istantaneamente e raggiungono il picco entro due/tre minuti dall’ ingestione dei semi. La Mimosa Hostilis non deve mai essere associata alla cocaina
Mitragyna speciosa
Nomi gergali: Kratom; Ketum; Kutum; Biak; Biak-Biak
Principio attivo: mitraginina
Il Kratom è una pianta dell’ Asia sud-orientale, utilizzata come droga vegetale da tempo
immemorabile. In Thailandia, i nativi hanno sempre utilizzato la pianta per i suoi effetti simili all’ oppio ed alla cocaina. Il Kratom viene consumato masticando le foglie fresche deprivate dalla nervatura centrale. Dalle foglie essiccate e sminuzzate si ricava una bevanda. La mitraginina è legalizzata in Italia ed in Svizzera, mentre la Thailandia e la Birmania l’ hanno esclusa dalla loro farmacopea nazionale. La mitraginina ha un’ azione depressiva a livello del S.N.C. e provoca effetti simili alla codeina. JANSEN et al. ( 1988 ) hanno associato alla mitraginina anoressia, labbra scure e secchezza cutanea, effetti cocaino-simili, minzione frequente, perdita dell’ appetito, disturbi cardiaci, dimagrimento vertiginoso in breve tempo. La sindrome di astinenza da mitraginina comprende l’ insorgere di aggressività
Rivea corymbosa
Nomi gergali: Christmasvine; Badoh; ololiuqui; Yerba de la Virgen
Principio attivo: ergina
L’ ergina sotto la forma dell’ LSA è presente nei semi della Rivea corymbosa, molto simile
quanto ad effetti all’ Ipomea violacea ed all’ Argyrea nervosa. I semi della Rivea vengono oggi ricercati per la loro capacità di indurre effetti psicoattivi e soprattutto allucinogeni sovrapponibili a quelli dell’ LSD, sebbene di minore intensità. Come detto pocanzi, l’ ergina è vietata sia in Svizzera sia in Italia. L’ attività allucinogena dell’ LSA si esplica a partire dall’ assunzione di 2 o 5 mg. di principio attivo. Gli effetti sono alterazioni del pensiero, sensazione di tranquillità, disforia, effetti visivi psichedelici, visioni di colori accesi. Reazioni dissociative e ricadute schizofreniche sono i maggiori effetti psicotici che possono intervenire a seguito dell’ ingestione dei semi. L’ ergina è un potente induttore delle contrazioni uterine. Pertanto può provocare interruzioni spontanee della gravidanza
Pausinystalia yohimbe
Nomi gergali: yohimbe, kutum, ketum
Principio attivo: yohimbina
Normalmente si utilizza sminuzzata e sciolta in alcool o acqua. La yohimbina viene
utilizzata nel trattamento dell’ impotenza maschile e come afrodisiaco ed è assunta come liquido, dopo che la stessa ha bollito in acqua assieme ad altre erbe. La yohimbina, per il momento, è legale sia in Italia sia in Svizzera. Più restrittivi i regimi di Finlandia, Norvegia, Australia e Canadà. Negli U.S.A. la yohimbina è utilizzata solo entro preparati psico-farmacologici. Nell’ uomo la yohimbina è in grado di influenzare il comportamento sessuale. L’ alcaloide della yohimbina, infatti, incrementa l’ afflusso sanguigno a livello dei corpi cavernosi del pene, mentenendone l’ erezione. La yohimbina causa anche eccitazione, incremento dell’ attività motoria, tremori e rilascio di ormone antidiuretico ( ADH ). Gli effetti collaterali comprendono stati d’ ansia, sonnolenza, sintomi maniacali, eccitazione perenne del S.N.C., agitazione, irritabilità e tremori. L’ overdose di yohimbina può produrre incremento di salivazione, midriasi, diarrea, ipotensione e morte per insufficienza cardiaca ( LACOMBLEZ et al. 1989 )
Sceletium tortuosum
Nomi gergali: kanna ; channa
Principi attivi: mesembrina e mesembrenone
Questo vegetale è preparato per essere masticato, fumato o usato come un tabacco da fiuto.
Aiuta a sopprimere la fame, la sete, la sedazione ed aumenta il tono dell’ umore. L’ uso tradizionale si fa risalire agli ottentotti, popolazione sudafricana poi sterminata dai Boeri. Oggi lo sceletium viene commercializzato su Internet sotto forma di tavolette o capsule, viene consigliato per il trattamento degli stati d’ ansia e dell’ umore depresso. La dose tipica consigliata varia tra i 50 ed i 100 mg, una o due volte al giorno. Se sniffato, produce effetti molto potenti. Se combinato con alcool provoca allucinazioni. La commercializzazione della mesembrina e del mesembrone in Svizzera e nell’ intera UE non incontra ostacoli. Effetti da overdose o assuefazione sono mal di testa cronico, apatia grave, persita dell’ appetito e soprattutto sbilanciamento dei valori normali di serotonina
Sida cordifolia
Nomi gergali: Ilima, Malva branca, bala, pinellia
Principio attivo: efedrina
Produce effetti simili a quelli delle smart drugs summenzionate che contengono anch’ esse

Tribulus terrestris
Nomi gergali: tribolo, puncture vine, Bai Ji Li
Principio attivo: protodioscina
Le parti utilizzate a scopo tossico voluttuario sono i semi ed i frutti. La protodioscina è
legale in tutti gli Stati dell’ UE. Nell’ uomo, tale principio attivo viene utilizzato per la cura dei disturbi erettili, nonostante la sua efficacia non sia stata ancora dimostrata ( WANG & LIU 1990 ). Uno studio cinese condotto su 406 pazienti affetti da angina pectoris ha dimostrato che la protodioscina ha effetti coronarico-dilatatori e può essere utile nel trattamento di questa patologia cardiaca.
Trichocereus macrogonus
varietà pachanoi
varietà peruvianus
varietà validus
varietà werdemannianus
Al genere del cactus Trichocereus appartengono circa 40 specie di piante diverse Principio attivo: mescalina Nell’ America meridionale è presente un antico culto legato ad un cactus allucinogeno di grandi dimensioni, il San Pedro, che cresce in Perù ed i Ecuador. Il consumo attuale è finalizzato a sperimentare allucinazioni. Viene venduto via Internet sia sotto forma di porzioni essiccate sia sotto forma di semi. In Italia, il c.d. peyote, col suo principio attivo ( mescalina ) è inserito nella tabella I di cui all’ Art. 14 T.U. 309/1990. Anche in Svizzera i cactus allucinogeni sono vietati. Negli U.S.A. esistono forti restrizioni alla commercializzazione. Dopo un’ ora dall’ assunzione, la mescalina produce effetti di tipo psicotomimetico, che si manifestano con allucinazioni visive ed uditive, ansia, alterazioni della percezione sensoriale, tattile e spazio-temporale, luccichii ed intensificazione della percezione dei colori, visione di forme ondulate. Possono insorgere tendenze suicidarie, paura, condotte violente e paranoie. In alcuni casi sono segnalati flashback
Voacanga africana
Nomi gergali: non conosciuti
Principi attivi: vocamina, voacangina, voacristina, voacorina, vobtusina ed alcaloidi simili
La Voacanga è liberamente venduta, per ora, sia in Svizzera sia in Italia. Fa eccezione un
alcaloide relativo, ovverosia l’ ibogaina, che è vietato nella Confederazione. Anche U.S.A. ed Inghilterra considerano la Voacanga pericolosa per la salute collettiva. La Voacanga possiede proprietà cardiotoniche. A dosi tossiche può causare morte per depressione dei centri respiratori bulbari. Gli effetti farmacologici più riferiti sono: eccitabilità, euforia, allucinazioni visive ed uditive. Ma, dopo circa un’ ora, compaiono sempre distorsioni spaziali, incubi, sonnolenza cronica, astenia. 3. Le politiche sociali anti-droga in Svizzera
A titolo prodromico risulta quanto mai intellettualmente onesto evidenziare il fallimento di qualsivoglia politica sociale anti-droga nella Confederazione. Il pensiero corre anzitutto alla legalizzazione sperimentale dell’ eroina presso il Parco comunale antistante alla Stazione FFSS di Zurigo. Furono sufficienti alcune strumentalizzazioni politiche per creare una mal gestibile situazione di caos normativo. Tuttavia, corre sin d’ ora l’ obbligo di rinvenire le cause della tossicomania elvetica in un contesto di squallore metropolitano privo di valori e di autentica socialità giovanile. Unica eccezione lodevole è costituita dai Circoli aggregazionali d’ ispirazione religiosa. Fortunatamente, va scomparendo l’ impiego di eroina per via endo-venosa. Basti pensare che, nel 1992, gli eroinomani residenti nel nostro Stato erano circa 30.000, allorquando, nel 2002, tale cifra si abbassò a 26.000 unità. Del pari, 10/15 anni fa si censivano ogni anno circa 750 decessi per overdose da eroina, mentre oggi le morti imputabili a tale sostanza d’ abuso non superano, annualmente, i 250 individui deceduti. Alla fine degli Anni Sessanta, i Cantoni più industrializzati conobbero il problema della tossicomania. Nel 1972, svariati casi di overdose indussero all’ insediamento della Commissione legislativa deliberante, nel 1975, la BetmG e le annesse Tabelle. ( Ord.Stup. ). Negli Anni Ottanta, parecchi Cantoni giunsero, senza troppe remore, alla legalizzazione controllata degli stupefacenti, sino a che, nel 1987, l’ A.I.D.S. pose l’ opinione pubblica svizzera di fronte ad un grave allarme sociale. Nel 1994, in sede referendaria, vinse, con il 73% dei consensi, il movimento proibizionista <<Jugend ohne Drogen >>. Dal 1998 al 2002, si cercò di applicare, per il secondo quinquennio consecutivo, il Ma.Pa.Dro. II ( Massnahmenpakets zur Verminderung der Drogenprobleme ). Il costo sociale ammontò a ben 200 Milioni di Franchi. La novità, tutt’ oggi largamente condivisa, fu la c.d. << Politica dei quattro Pilastri >>, ovverosia: prevenzione, terapia, riduzione del danno e repressione. Furono, per tal fine, mobilitati e ben finanziati i Ricercatori ed i Docenti di molte e prestigiose Università elvetiche. Inoltre, non mancò l’ erogazione di preziosi contributi a Comunità di recupero private. Negli Anni Duemila, l’ emblematica e grave situazione del Canton Zurigo recò ad una rivisitazione radicale dei problemi connessi alle tossicodipendenze. Oltretutto, nel 2002, il T.P.F. dichiarò la pericolosità tossicologica della cannabis, che, in breve tempo, fu qualificata come << droga pesante >> in tutti i Cantoni. Dal 2004 a tutt’ oggi la BetmG è stata radicalmente novellata. Attualmente, il proibizionismo totale rappresenta l’ orientamento scientifico di quasi tutta la Tossicologia Forense in Svizzera. A livello teorico, i soggetti deputati all’ applicazione dell’ odierno Ma.Pa.Dro. III ( 2006-2011) sono << i Ricercatori, i Cantoni, le Comunità di recupero private e le Istituzioni federali >> (Art. 15c BetmG22 ). Inoltre, ex Art. 29 BetmG23, l’ Ufficio federale di Polizia detiene il compito di ostacolare le narcomafie ed il colossale riciclaggio di denaro che implementa senza sosta i traffici illeciti delle sostanze d’ abuso. Molti poteri, sebbene soltanto in linea ideale-programmatica, sono conferiti alle Autorità doganali. Infine, il contrasto alla tossicomania viene affidato pure ad una nutrita nonché inutile serie di Enti ed associazioni di rango federale. Nella realtà fattuale, tuttavia, sussiste un ginepraio di ruoli e poteri generante confusione de jure condito ed inefficienza organizzativa A parere del Bundesamt für Gesundheit , la terapia dei tossicodipendenti non dev’ essere mirata alla sola guarigione psico-fisica del tossicomane, ma anche alla di lui reintegrazione sociale e lavorativa. Pertanto, la fase della disintossicazione va guidata da Personale medico e para-medico altamente specializzato, il tutto al fine di personalizzare il programma terapeutico. La Dottrina medico-legale ed i testi di Normazione contengono altre ed innumerevoli tautologie e demagogiche proposte. Entro tale ottica, i logorroici Articoli dell’ italiano T.U. 309/1990 richiamano da vicino le promesse pre-elettorali del Governo federale di Berna. In realtà, tanto in Svizzera quanto in Italia, la tossicomania rimane sintomo di carenze pedagogiche che prescindono dall’ una o dall’ altra ratio legislativa La Confederazione promuove, con sussidi o altri provvedimenti, la ricerca scientifica sugli effetti degli stupefacenti, le cause, le conseguenze dell’ abuso degli stupefacenti, come anche sulle possibilità di combatterlo Il Consiglio federale definisce i presupposti, il calcolo e l’ ammontare dei sussidi La Confederazione, mediante prestazione di servizi, sostiene i Cantoni e organizzazioni private nell’ attuazione della Legge. Essa istituisce un servizio di documentazione, informazione e coordinamento e promuove la formazione del personale specializzato nel trattamento dei tossicomani. Il Consiglio federale disciplina i particolari L’ Ufficio federale di Polizia è l’ Ufficio Centrale incaricato di reprimere il traffico illecito degli stupefacenti. Esso, nei limiti delle prescrizioni e della Prassi vigenti in materia di assistenza giudiziaria, collabora con le Autorità di altri Stati nella lotta contro il traffico illegale di stupefacenti. Esso raccoglie le informazioni atte a prevenire le infrazioni della presente Legge e facilitare il perseguimento dei colpevoli. Per adempiere a questi compiti, si tiene in rapporto con gli Uffici interessati dell’ Amministrazione federale ( Ufficio della sanità Pubblica , Direzione generale delle Dogane ), con la Direzione generale della Posta svizzera, con l’ Azienda delle telecomunicazioni della Confederazione, con le Autorità cantonali della Polizia, con gli Uffici centrali di altri Paesi e con l’ Organizzazione internazionale di Polizia Criminale ( INTER.POL. ) All’ assunzione di prove nell’ ambito dell’ assistenza giudiziaria internazionale in Processi penali riguardanti stupefacenti, si applicano le disposizioni della Legge federale sulla Procedura Penale. I Cantoni sono tenuti a segnalare in tempo all’ Ufficio centrale qualsiasi perseguimento penale iniziato allo scopo di reprimere un’ infrazione alla presente Legge. E’ riservato il diritto del Procuratore Generale della Confederazione di ordinare delle indagini nei limiti dell’ Articolo 259 della Legge federale sulla Procedura Penale. Questo diritto è dato pure per l’ esecuzione di domande estere di assistenza giudiziaria B I B L I O G R A F I A

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Einsatz von beta -2-a.doc

20.12.04 Einsatz von Beta-2-Agonisten zur Behandlung Zum Einsatz von Beta-2-Agonisten und Glukokortikoiden zur inhalativen Behandlung Zur Behandlung einer obstruktiven Lungenerkrankung, eines allergischen oder eines Anstrengungsasthmas dürfen Ephedrin wie auch systemisch eingesetzte Kortikosteroide nicht angewandt werden. Mittel der Wahl sind heute Beta-2-Agonisten. Diese u

Bis report

Foresight Next Generation Project Foresight, Government Office for ScienceLouisa Gilmore, Michael Hilton, Nick Russell, Ros WhiteleyTHIS PAPER IS INTENDED AS A DISCUSSION DOCUMENT, AS SUCH THE VIEWS EXPRESSED DO NOT NECESSARILY REPRESENT THE VIEWS OF THE GOVERNMENT OFFICE FOR SCIENCE, NOR THE POLICY OF THE  Introduction The Next Genera

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